Consiglio di Istituto
Regolamento del Consiglio di Istituto

PREAMBOLO

( riferimenti giuridici relativi alle competenze gestionali e di indirizzo del Consiglio di Istituto e delDirigente Scolastico )

  • Art 4 , comma 7, punto o ) della L n°.537 del 24.12.1993, su autonomia, dirigenza e relativi compiti gestionali
  • Art 10 del D. Lgs n° 297 del 16.4.1994, sulle competenze del Consiglio di istituto
  • Art 21, comma 16 della Legge Delega n° 59 del 15.3.1997, sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche
  • Art 1, comma 2 del D. Lgs n° 59 del 6.3.1998, sulla disciplina della qualifica dirigenziale
  • Art 16 del DPR n° 275 dell’ 8.3.1999, sul regolamento dell’Autonomia scolastica
  • Art 31, comma 1, art 33, commi 1-3, art 34, comma 1 del D.I. n° 44 del 1°.2.2001
  • Art 25, commi 1,4 e 6 del D. Lgs n° 165 del 30.3.2001, su amministrazioni pubbliche e prerogative dei dirigenti

 

PREMESSA

La composizione, la competenza e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. da 8 a 10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 e dell’ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215.

Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità.

Si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa valutare –meglio del singolo- l’interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato con la dovuta imparzialità sia per il reciproco controllo, sia perché l’organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae facilmente alle pressioni che possono provenire dall’esterno. Alla luce delle nuove norme giuridiche spettano al Consiglio d’Istituto poteri generali di indirizzo e fissazione di criteri, mentre i compiti gestionali fanno capo al dirigente scolastico.

Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

COMPITI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

  1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al Consiglio l’acquisto ed il rinnovo di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento dell’iniziative assistenziali.
  2. Il Consiglio ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) elaborato dal collegio dei docenti.
  3. Il Consiglio indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti e al coordinamento organizzativo del Consiglio di classe.
  4. Il Consiglio esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo.
  5. Il Consiglio stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
  6. Il Consiglio esercita le competenze in materia d’uso delle attrezzature e dell’edificio scolastico.

RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE

Il Consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente (termine ordinatorio e non perentorio) a quello di riferimento, la relazione nella quale sono illustrati gli obiettivi e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del P.O.F., nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario. I documenti sono proposti dalla Giunta Esecutiva, accompagnati da apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori (ove sia possibile acquisirlo in tempo utile). In ogni caso il programma annuale deve essere approvato dal Consiglio entro il 15 febbraio, pena la nomina di un commissario ad acta da parte della Direzione Scolastica Regionale.


ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Art.- 1

CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA

La prima seduta del Consiglio d’Istituto è convocata in prima e seconda convocazione dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l’elezione del Presidente del Consiglio d’Istituto, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Art.- 2

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto in accordo alla modalità della legge vigente. Le votazioni per l’elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto.

Art. 3

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.
  2. In particolare:
  • convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
  • prende e mantiene i contatti con i Presidenti del Consiglio di altri istituti del medesimo distretto;
  • dispone dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni e in sua assenza anche il Segretario del Consiglio;
  • cura l’applicazione del presente regolamento.

Art. 4

IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 5

LA GIUNTA ESECUTIVA E LE SUE ATTRIBUZIONI

  1. I membri della Giunta Esecutiva vengono eletti a maggioranza relativa dal Consiglio d’Istituto in accordo alla modalità della legge vigente.
  2. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del C.di I., fermo restante il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso;

a. cura l’esecuzione delle delibere del C.di I;

b. predispone il programma finanziario annuale;

  1. Gli atti della Giunta Esecutiva sono sempre consultabili da parte dei membri del Consiglio di Istituto; ogni altro accesso sarà previsto con le stesse modalità degli atti del Consiglio di Istituto;
  2. la Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico con l’indicazione dell’ordine del giorno.

Art. 6

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Il segretario ha il compito di redigere il verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del consiglio.

Art. 7

ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il consiglio ed i suoi componenti durano in carica 3 anni a decorrere dal loro insediamento, fatta eccezione per:

  • coloro che perdono i requisiti per farne parte;
  • il caso di tre assenze consecutive non giustificate da parte di membri eletti
  • dimissioni di un consigliere, accettate dal Consiglio d’Istituto.

Art. -8

ELEZIONI SUPPLETIVE

Si fa ricorso alle elezioni suppletive nel corso della normale durata del consiglio per la surroga dei membri – per qualsiasi motivo cessati – nel caso di esaurimento della lista di provenienza.

Art. 9

PROROGA DELLA LEGISLATURA

Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati, sempre che sussistano i requisiti per farne parte, i poteri del Presidente e di tutte le componenti che formano il Consiglio d’Istituto.

Art. -10

I CONSIGLIERI

  1. I consiglieri che nel corso del mandato perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio,vengono sostituiti dai primi esclusi dalle rispettive liste, ancora in possesso dei requisiti necessari per far parte del consiglio. In caso di esaurimento delle liste si procede alle elezioni suppletive di cui all’art. 8.
  2. I consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al comma precedente.
  3. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva. Il Consiglio deve altresì individuare il candidato che deve subentrare ed accertare il possesso dei requisiti. Spetta invece al Dirigente Scolastico emettere l’atto formale di nomina.
  4. Le dimissioni possono essere presentate dal consigliere appena eletto o dal consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al consiglio e quindi, messe a verbale.

Art. -11

LA CONVOCAZIONE

Il Presidente ( o in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente ) convoca il Consiglio di sua iniziativa o su proposta della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei membri eletti del C.d.I. , fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1.

Le sedute consiliari si tengono in apposita sala dell’Istituto Scolastico - Aula Insegnanti – In caso di inagibilità di essa spetterà al Presidente del Consiglio, in accordo con il Dirigente Scolastico, fissare un’altra sede di riunione.

L’atto di convocazione:

    • deve avere la forma scritta;
    • deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere,indicati in modo preciso anche se sintetico;
    • deve indicare se trattasi di seduta ordinaria o straordinaria,
    • deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo della riunione;
    • deve essere esposto all’albo della scuola almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria ed almeno tre giorni prima della seduta straordinaria;
    • deve essere inserito nel sito web della Scuola
    • deve essere diramato, a cura dell’ufficio di Segreteria, ai membri del Consiglio nei termini di cui sopra;

L’omessa comunicazione della convocazione, anche ad uno solo dei membri del Consiglio, comporta l’illegittimità della seduta e delle deliberazioni assunte.

Art. 12

L’ORDINE DEL GIORNO

La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine del giorno, che è formulato dal Presidente e deve contenere gli argomenti proposti dal Dirigente scolastico e/o dai singoli consiglieri, indicati in modo preciso anche se sintetico.

In caso d’urgenza l’ordine del giorno può essere integrato anche telefonicamente o tramite e-mail entro il giorno precedente la seduta.

In applicazione della giurisprudenza in materia, non potranno essere messi in votazione argomenti non previsti dall’OdG o riportati in maniera generica sotto la voce VARIE EVENTUALI, eccetto nel caso in cui tutti i membri eletti del consiglio siano presenti ed esprimano all’unanimità parere favorevole alla votazione non prevista. Deve infatti essere consentito a tutti gli eletti di documentarsi preventivamente alla discussione in consiglio e di votare sugli argomenti proposti con serenità e piena cognizione di causa

Art. 13

PRESENZA DI MEMBRI ESTERNI E DEL PUBBLICO

Il Consiglio può far intervenire alle sue sedute, con diritto di parola solo su questioni specifiche, membri esterni al Consiglio stesso. La presenza deve essere limitata allo specifico argomento.

Le sedute del Consiglio sono aperte al pubblico, fatta salva la necessità di identificare tramite documento gli estranei alla scuola e salvo che si tratti argomenti che abbianoper oggetto situazioni personali. Il pubblico non ha diritto di parola ed ha l’obbligo di tenere un comportamento silenzioso e corretto senza manifestare qualsiasi segno di approvazione e/o disapprovazione.

Art.- 14

DURATA E VALIDITA’ DELLA RIUNIONE

  1. Le riunioni del Consiglio, si svolgono ininterrottamente in un solo giorno; possono essere sospese per un periodo non superiore alle 48 ore.
  2. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la seduta stessa. Ogni consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale.
  3. La constatazione della mancanza del numero legale comporta, da parte del Presidente, la necessità di sciogliere l’adunanza ad inizio od in corso di seduta.

Art. -15

LA DISCUSSIONE

  1. Ogni Consigliere ha diritto di intervenire al massimo tre volte, per non più di cinque minuti ogni volta, su ciascun argomento all’ordine del giorno. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggiore tempo al Consigliere che ne faccia richiesta.
  2. I documenti che vengono esaminati nella seduta sono quelli allegati alla convocazione, pena l’impossibilità di discutere dell’argomento, salvo che i consiglieri siano tutti presenti e deliberino unanimemente in tal senso.
  3. Se nel corso della seduta vengono presentate ulteriori o diverse proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all’ordine del giorno, il presidente può sospendere la seduta per consentire l’esame delle proposte presentate.
  4. Le cosiddette “Varie eventuali” all’ordine del giorno, possono riguardare esclusivamente materie per le quali non sia necessaria la votazione.

Art. -16

LA VOTAZIONE

  1. Il Presidente dichiara aperta la votazione al termine della discussione relativa ad ogni punto all’ordine del giorno.
  2. In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, da verbalizzare. I Consiglieri possono esporre i motivi per cui voteranno a favore, contro e/o di astensione alla proposta.
  3. La votazione può avvenire.

a. per alzata di mano;

b. per appello nominale, con registrazione dei nomi;

c. per scheda segreta

  1. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando fa riferimento a persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.
  2. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.
  3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non vengono conteggiati ai fini dell’esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione va ripetuta sino al conseguimento della maggioranza.
  4. E’ prevista l’astensione da parte di un Consiglieredal prendere parte alle deliberazioni e cioè alla discussione e votazione delle relative proposte in quanto interessato all’argomento. Ciò comporta l’obbligo di uscire dalla sala.
  5. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. - 17

IL VERBALE

  1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta” fede privilegiata” di cui all’articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità Giudiziaria.
  2. Il verbale è compilato dal Segretario del Consiglio su apposito registro a pagine numerate.
  3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione, i risultati delle votazioni e citare specificatamente i documenti approvati e allegati. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  4. I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario.
  5. Il verbale deve essere letto e approvato, con eventuali rettifiche, all’inizio della seduta successiva alla seduta alla quale si riferisce.

Art. 18

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri del consiglio, durante l’orario di funzionamento degli uffici, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sull’ esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni.

Art. 19

COMMISSIONE DI LAVORO

  1. Il consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi.
  2. Le comunicazioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal consiglio. Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti in materia, scelti anche tra genitori, docenti e non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

Art. - 20

CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare altri organi collegiali della scuola, là dove il parere è obbligatorio, lo dovrà comunque acquisire. Il consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee dei genitori.

Art. 21

LA PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

Devono essere pubblicate all’albo e sul sito web della scuola, copia conforme di tutte le delibere approvate dal consiglio d’Istituto. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta da parte dell’interessato.

  1. Tutti gli atti del Consiglio devono essere conservati in segreteria.
  2. Coloro che vogliono prendere visione degli atti, o averne copia, lo possono fare solo se in possesso di interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241. e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso presentano richiesta scritta al Dirigente Scolastico che dovrà procedere ai sensi della normativa vigente.
    Art. 22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

  1. Si intendono sempre applicabili tutte le norme legislative e regolamenti vigenti in materia, presenti e futuri, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio.
  2. Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio che non siano disciplinati e previsti dal presente regolamento e dalle norme legislative e regolamentari di cui al comma precedente provvederà il Presidente unitamente ai Componenti l’intero Consiglio stesso.
  3. Il Consiglio di Istituto può, a maggioranza assoluta dei componenti, apportare aggiunte o modifiche al presente regolamento. Le aggiunte e le modifiche proposte dovranno essere depositate in segreteria almeno cinque giorni prima della seduta ed inserite nell’ordine del giorno.

 

Verbali delle riunioni del Consiglio
Criteri formazione delle classi
Regolamento viaggi di istruzione

Programma annuale

Conto consuntivo
 
 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: icmodigliana@pec.it

Indirizzo e-mail: icmodigliana@gmail.com